Obiettivo
Adempimenti delle attività soggette al controllo VVF (ricadenti nell’elenco di cui all’allegato 1 del D.P.R. n. 151/2011), ovvero:
– presentazione dell’istanza di valutazione progetto (per attività di categoria B e C);
– deposito dell’istanza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.);
– rinnovo periodico della conformità antincendio (con cadenza quinquennale, eccetto
specifiche attività con cadenza decennale).
Descrizione dei servizi
Da oltre 30 anni e i servizi di prevenzione incendi rappresentano una delle nostre principali attività (tra progetti e SCIA abbiamo elaborato oltre 6.000 pratiche).
I principali servizi che normalmente svolgiamo sono di seguito descritti.
Progetto di prevenzione incendi.
Le attività di categoria B e C necessitano che venga elaborato un progetto di prevenzione incendi, a firma di tecnico abilitato, da sottoporre alla preventiva valutazione del Comando VVF territorialmente competente (art. 3 DPR n. 151/2011).
E’ diventato predominante, per molteplici attività, l’utilizzo del “Codice” di prevenzione incendi” (D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.), costituito da RTO e RTV. Il Codice, oltre a individuare, a seconda del profilo di rischio dell’attività, misure antincendio cosiddette “conformi”, consente al professionista l’utilizzo di “misure alternative”, eventualmente ricorrendo ai metodi dell’ingegneria antincendio (o Fire safety Engineering – FSE).
Fa parte integrante dell’attività progettuale la redazione del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio, dove sono sostanzialmente riportate le procedure di “gestione” dei parametri assunti alla base del progetto (ad es. controllo dei combustibili e della loro ubicazione; controlli per mantenere inalterato il livello di affidabilità degli impianti antincendio, etc.)
Nulla Osta di Fattibilità (NOF).
I responsabili delle “attività soggette” di categorie B e C, possono richiedere al Comando l’esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.
Questo servizio viene utilizzato dai nostri tecnici, nel caso le attività di progettazione sia di tipo complesse oppure nel caso si ricorra all’utilizzo della FSE.
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
Per ottenere l’autorizzazione ai fini antincendio le attività soggette al controllo VVF devono depositare presso il Comando Provinciale dei VVF territorialmente competente, la S.C.I.A. (art. 4 DPR n. 151/2011).
Il tecnico abilitato incaricato dal cliente per asseverare la sicurezza antincendio deve possedere precisi requisiti. Egli è incaricato di predisporre il fascicolo di prevenzione incendi che consegna al titolare dell’attività, il fascicolo deve contenere:
– certificazioni di resistenza al fuoco strutturale (CERT.REI ed allegati, quali: relazioni
tecniche di valutazione analitica, dichiarazioni di corretta posa in opera delle imprese,
rapporti di classificazione, fascicoli tecnici, etc.)
– dichiarazioni relative ai prodotti (DICH.PROD ed allegati, quali: dichiarazione di
corretta posa in opera, dichiarazioni di conformità di porte TF, etc. )
– progetti, dichiarazioni di conformità (DI.CO.), verbali di collaudo degli impianti
– eventuali Certificazioni di impianti da parte di professionisti antincendio (CERT.IMP,
con allegati)
– documento di protezione contro le esplosioni (titolo XI del D.Lgs. 81/2008) per attività con
rischio di esplosione
– relazione tecnica di auto-protezione dell’attività dai fulmini (CEI EN 62305-2), per attività
non protette contro le scariche atmosferiche
Rinnovo della conformità antincendio.
Le attività autorizzate ai fini antincendio devono essere oggetto di rinnovo di conformità antincendio, con cadenza almeno quinquennale (art. 5 DPR 151/2011).
L’istanza di rinnovo è una dichiarazione del titolare dell’attività, con valenza giuridica. Essa è un’occasione vera e propria per controllare “in profondità” la piena corrispondenza dell’attività rispetto all’impegnativa progettuale approvata precedentemente dai VVF e alla documentazione tecnica corredata alla SCIA.
Qualora fossero state apportate “modifiche sostanziali” ai fini antincendio, bisognerà verificare che esse non abbiano comportato aggravio del rischio incendio e:
– in caso di aggravio, presentare nuovo progetto e successiva SCIA
– n caso di assenza di aggravio, presentare una nuova SCIA, corredata da una valutazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di professionista antincendio.
Anni di attività nei settori Igiene ed Ambiente garantiscono ai nostri clienti un’elevata professionalità,
rapidità e certezza nella risoluzione di problemi legati a questi aspetti.
Servizi proposti:
– formazione specifica e personalizzata sulle tematiche ambientali
– valutazione del rischio chimico
– perizie giurate, collaudi e certificazione impianti
– valutazione rischio polveri da legno duro
– richiesta e gestione delle pratiche per le emissioni in atmosfera
Obiettivo
Adempimenti delle attività soggette al controllo VVF (ricadenti nell’elenco di cui all’allegato 1 del D.P.R. n. 151/2011), ovvero:
– presentazione dell’istanza di valutazione progetto (per attività di categoria B e C);
– deposito dell’istanza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.);
– rinnovo periodico della conformità antincendio (con cadenza quinquennale, eccetto
specifiche attività con cadenza decennale).
Descrizione dei servizi
Da oltre 30 anni e i servizi di prevenzione incendi rappresentano una delle nostre principali attività (tra progetti e SCIA abbiamo elaborato oltre 6.000 pratiche).
I principali servizi che normalmente svolgiamo sono di seguito descritti.
Progetto di prevenzione incendi.
Le attività di categoria B e C necessitano che venga elaborato un progetto di prevenzione incendi, a firma di tecnico abilitato, da sottoporre alla preventiva valutazione del Comando VVF territorialmente competente (art. 3 DPR n. 151/2011).
E’ diventato predominante, per molteplici attività, l’utilizzo del “Codice” di prevenzione incendi” (D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.), costituito da RTO e RTV. Il Codice, oltre a individuare, a seconda del profilo di rischio dell’attività, misure antincendio cosiddette “conformi”, consente al professionista l’utilizzo di “misure alternative”, eventualmente ricorrendo ai metodi dell’ingegneria antincendio (o Fire safety Engineering – FSE).
Fa parte integrante dell’attività progettuale la redazione del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio, dove sono sostanzialmente riportate le procedure di “gestione” dei parametri assunti alla base del progetto (ad es. controllo dei combustibili e della loro ubicazione; controlli per mantenere inalterato il livello di affidabilità degli impianti antincendio, etc.)
Nulla Osta di Fattibilità (NOF).
I responsabili delle “attività soggette” di categorie B e C, possono richiedere al Comando l’esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.
Questo servizio viene utilizzato dai nostri tecnici, nel caso le attività di progettazione sia di tipo complesse oppure nel caso si ricorra all’utilizzo della FSE.
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
Per ottenere l’autorizzazione ai fini antincendio le attività soggette al controllo VVF devono depositare presso il Comando Provinciale dei VVF territorialmente competente, la S.C.I.A. (art. 4 DPR n. 151/2011).
Il tecnico abilitato incaricato dal cliente per asseverare la sicurezza antincendio deve possedere precisi requisiti. Egli è incaricato di predisporre il fascicolo di prevenzione incendi che consegna al titolare dell’attività, il fascicolo deve contenere:
– certificazioni di resistenza al fuoco strutturale (CERT.REI ed allegati, quali: relazioni
tecniche di valutazione analitica, dichiarazioni di corretta posa in opera delle imprese,
rapporti di classificazione, fascicoli tecnici, etc.)
– dichiarazioni relative ai prodotti (DICH.PROD ed allegati, quali: dichiarazione di
corretta posa in opera, dichiarazioni di conformità di porte TF, etc. )
– progetti, dichiarazioni di conformità (DI.CO.), verbali di collaudo degli impianti
– eventuali Certificazioni di impianti da parte di professionisti antincendio (CERT.IMP,
con allegati)
– documento di protezione contro le esplosioni (titolo XI del D.Lgs. 81/2008) per attività con
rischio di esplosione
– relazione tecnica di auto-protezione dell’attività dai fulmini (CEI EN 62305-2), per attività
non protette contro le scariche atmosferiche
Rinnovo della conformità antincendio.
Le attività autorizzate ai fini antincendio devono essere oggetto di rinnovo di conformità antincendio, con cadenza almeno quinquennale (art. 5 DPR 151/2011).
L’istanza di rinnovo è una dichiarazione del titolare dell’attività, con valenza giuridica. Essa è un’occasione vera e propria per controllare “in profondità” la piena corrispondenza dell’attività rispetto all’impegnativa progettuale approvata precedentemente dai VVF e alla documentazione tecnica corredata alla SCIA.
Qualora fossero state apportate “modifiche sostanziali” ai fini antincendio, bisognerà verificare che esse non abbiano comportato aggravio del rischio incendio e:
– in caso di aggravio, presentare nuovo progetto e successiva SCIA
– n caso di assenza di aggravio, presentare una nuova SCIA, corredata da una valutazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di professionista antincendio.
Anni di attività nei settori Igiene ed Ambiente garantiscono ai nostri clienti un’elevata professionalità, rapidità e certezza nella risoluzione di problemi legati a questi aspetti.
Servizi proposti:
– formazione specifica e personalizzata sulle tematiche ambientali
– valutazione del rischio chimico
– perizie giurate, collaudi e certificazione impianti
– valutazione rischio polveri da legno duro
– richiesta e gestione delle pratiche per le emissioni in atmosfera
Obiettivo
Adempimenti delle attività soggette al controllo VVF (ricadenti nell’elenco di cui all’allegato 1 del D.P.R. n. 151/2011), ovvero:
– presentazione dell’istanza di valutazione progetto (per attività di categoria B e C);
– deposito dell’istanza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.);
– rinnovo periodico della conformità antincendio (con cadenza quinquennale, eccetto
specifiche attività con cadenza decennale).
Descrizione dei servizi
Da oltre 30 anni e i servizi di prevenzione incendi rappresentano una delle nostre principali attività (tra progetti e SCIA abbiamo elaborato oltre 6.000 pratiche).
I principali servizi che normalmente svolgiamo sono di seguito descritti.
Progetto di prevenzione incendi.
Le attività di categoria B e C necessitano che venga elaborato un progetto di prevenzione incendi, a firma di tecnico abilitato, da sottoporre alla preventiva valutazione del Comando VVF territorialmente competente (art. 3 DPR n. 151/2011).
E’ diventato predominante, per molteplici attività, l’utilizzo del “Codice” di prevenzione incendi” (D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.), costituito da RTO e RTV. Il Codice, oltre a individuare, a seconda del profilo di rischio dell’attività, misure antincendio cosiddette “conformi”, consente al professionista l’utilizzo di “misure alternative”, eventualmente ricorrendo ai metodi dell’ingegneria antincendio (o Fire safety Engineering – FSE).
Fa parte integrante dell’attività progettuale la redazione del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio, dove sono sostanzialmente riportate le procedure di “gestione” dei parametri assunti alla base del progetto (ad es. controllo dei combustibili e della loro ubicazione; controlli per mantenere inalterato il livello di affidabilità degli impianti antincendio, etc.)
Nulla Osta di Fattibilità (NOF).
I responsabili delle “attività soggette” di categorie B e C, possono richiedere al Comando l’esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.
Questo servizio viene utilizzato dai nostri tecnici, nel caso le attività di progettazione sia di tipo complesse oppure nel caso si ricorra all’utilizzo della FSE.
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
Per ottenere l’autorizzazione ai fini antincendio le attività soggette al controllo VVF devono depositare presso il Comando Provinciale dei VVF territorialmente competente, la S.C.I.A. (art. 4 DPR n. 151/2011).
Il tecnico abilitato incaricato dal cliente per asseverare la sicurezza antincendio deve possedere precisi requisiti. Egli è incaricato di predisporre il fascicolo di prevenzione incendi che consegna al titolare dell’attività, il fascicolo deve contenere:
– certificazioni di resistenza al fuoco strutturale (CERT.REI ed allegati, quali: relazioni
tecniche di valutazione analitica, dichiarazioni di corretta posa in opera delle imprese,
rapporti di classificazione, fascicoli tecnici, etc.)
– dichiarazioni relative ai prodotti (DICH.PROD ed allegati, quali: dichiarazione di
corretta posa in opera, dichiarazioni di conformità di porte TF, etc. )
– progetti, dichiarazioni di conformità (DI.CO.), verbali di collaudo degli impianti
– eventuali Certificazioni di impianti da parte di professionisti antincendio (CERT.IMP,
con allegati)
– documento di protezione contro le esplosioni (titolo XI del D.Lgs. 81/2008) per attività con
rischio di esplosione
– relazione tecnica di auto-protezione dell’attività dai fulmini (CEI EN 62305-2), per attività
non protette contro le scariche atmosferiche
Rinnovo della conformità antincendio.
Le attività autorizzate ai fini antincendio devono essere oggetto di rinnovo di conformità antincendio, con cadenza almeno quinquennale (art. 5 DPR 151/2011).
L’istanza di rinnovo è una dichiarazione del titolare dell’attività, con valenza giuridica. Essa è un’occasione vera e propria per controllare “in profondità” la piena corrispondenza dell’attività rispetto all’impegnativa progettuale approvata precedentemente dai VVF e alla documentazione tecnica corredata alla SCIA.
Qualora fossero state apportate “modifiche sostanziali” ai fini antincendio, bisognerà verificare che esse non abbiano comportato aggravio del rischio incendio e:
– in caso di aggravio, presentare nuovo progetto e successiva SCIA
– n caso di assenza di aggravio, presentare una nuova SCIA, corredata da una valutazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di professionista antincendio.
Anni di attività nei settori Igiene ed Ambiente garantiscono ai nostri clienti un’elevata professionalità, rapidità e certezza nella risoluzione di problemi legati a questi aspetti.
Servizi proposti:
– formazione specifica e personalizzata sulle tematiche ambientali
– valutazione del rischio chimico
– perizie giurate, collaudi e certificazione impianti
– valutazione rischio polveri da legno duro
– richiesta e gestione delle pratiche per le emissioni in atmosfera
Obiettivo
Adempimenti delle attività soggette al controllo VVF (ricadenti nell’elenco di cui all’allegato 1 del D.P.R. n. 151/2011), ovvero:
– presentazione dell’istanza di valutazione progetto (per attività di categoria B e C);
– deposito dell’istanza di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.);
– rinnovo periodico della conformità antincendio (con cadenza quinquennale, eccetto
specifiche attività con cadenza decennale).
Descrizione dei servizi
Da oltre 30 anni e i servizi di prevenzione incendi rappresentano una delle nostre principali attività (tra progetti e SCIA abbiamo elaborato oltre 6.000 pratiche).
I principali servizi che normalmente svolgiamo sono di seguito descritti.
Progetto di prevenzione incendi.
Le attività di categoria B e C necessitano che venga elaborato un progetto di prevenzione incendi, a firma di tecnico abilitato, da sottoporre alla preventiva valutazione del Comando VVF territorialmente competente (art. 3 DPR n. 151/2011).
E’ diventato predominante, per molteplici attività, l’utilizzo del “Codice” di prevenzione incendi” (D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.), costituito da RTO e RTV. Il Codice, oltre a individuare, a seconda del profilo di rischio dell’attività, misure antincendio cosiddette “conformi”, consente al professionista l’utilizzo di “misure alternative”, eventualmente ricorrendo ai metodi dell’ingegneria antincendio (o Fire safety Engineering – FSE).
Fa parte integrante dell’attività progettuale la redazione del Sistema di Gestione della Sicurezza Antincendio, dove sono sostanzialmente riportate le procedure di “gestione” dei parametri assunti alla base del progetto (ad es. controllo dei combustibili e della loro ubicazione; controlli per mantenere inalterato il livello di affidabilità degli impianti antincendio, etc.)
Nulla Osta di Fattibilità (NOF).
I responsabili delle “attività soggette” di categorie B e C, possono richiedere al Comando l’esame preliminare della fattibilità dei progetti di particolare complessità, ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilità.
Questo servizio viene utilizzato dai nostri tecnici, nel caso le attività di progettazione sia di tipo complesse oppure nel caso si ricorra all’utilizzo della FSE.
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)
Per ottenere l’autorizzazione ai fini antincendio le attività soggette al controllo VVF devono depositare presso il Comando Provinciale dei VVF territorialmente competente, la S.C.I.A. (art. 4 DPR n. 151/2011).
Il tecnico abilitato incaricato dal cliente per asseverare la sicurezza antincendio deve possedere precisi requisiti. Egli è incaricato di predisporre il fascicolo di prevenzione incendi che consegna al titolare dell’attività, il fascicolo deve contenere:
– certificazioni di resistenza al fuoco strutturale (CERT.REI-2018 ed allegati, quali: relazioni
tecniche di valutazione analitica, dichiarazioni di corretta posa in opera delle imprese,
rapporti di classificazione, fascicoli tecnici, etc.)
– dichiarazioni relative ai prodotti (DICH.PROD-2018 ed allegati, quali: dichiarazione di
corretta posa in opera, dichiarazioni di conformità di porte TF, etc. )
– progetti, dichiarazioni di conformità (DI.CO.), verbali di collaudo degli impianti
– eventuali Certificazioni di impianti da parte di professionisti antincendio (CERT.IMP-2018,
con allegati)
– documento di protezione contro le esplosioni (titolo XI del D.Lgs. 81/2008) per attività con
rischio di esplosione
– relazione tecnica di auto-protezione dell’attività dai fulmini (CEI EN 62305-2), per attività
non protette contro le scariche atmosferiche
Rinnovo della conformità antincendio.
Le attività autorizzate ai fini antincendio devono essere oggetto di rinnovo di conformità antincendio, con cadenza almeno quinquennale (art. 5 DPR 151/2011).
L’istanza di rinnovo è una dichiarazione del titolare dell’attività, con valenza giuridica. Essa è un’occasione vera e propria per controllare “in profondità” la piena corrispondenza dell’attività rispetto all’impegnativa progettuale approvata precedentemente dai VVF e alla documentazione tecnica corredata alla SCIA.
Qualora fossero state apportate “modifiche sostanziali” ai fini antincendio, bisognerà verificare che esse non abbiano comportato aggravio del rischio incendio e:
– in caso di aggravio, presentare nuovo progetto e successiva SCIA
– n caso di assenza di aggravio, presentare una nuova SCIA, corredata da una valutazione di non aggravio del rischio incendio, a firma di professionista antincendio.
Anni di attività nei settori Igiene ed Ambiente garantiscono ai nostri clienti un’elevata professionalità, rapidità e certezza nella risoluzione di problemi legati a questi aspetti.
Servizi proposti:
– formazione specifica e personalizzata sulle tematiche ambientali
– valutazione del rischio chimico
– perizie giurate, collaudi e certificazione impianti
– valutazione rischio polveri da legno duro
– richiesta e gestione delle pratiche per le emissioni in atmosfera